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Chiarimenti sulla determinazione del compenso dell’organo sindacale

In generale, poi, la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione

Chiarimenti sulla determinazione del compenso dell’organo sindacale

In materia di compenso dell’organo sindacale della società, ove l’entità non sia stabilita nell’atto costitutivo né fissata dall’assemblea, il giudice ha l’obbligo di procedere alla sua determinazione, alla luce di quanto previsto dal Codice Civile, secondo cui, da un lato, il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo tariffe od usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui appartiene il professionista, e, dall’altro lato, la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 14630 del 18 maggio 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito dell’azione con cui un sindaco effettivo di una ‘s.r.l.’ ha citato in giudizio la società per ottenere il pagamento di oltre 60mila euro, di cui quasi 24mila a titolo di compenso complessivo triennale riconducibile alla funzione di controllo di legalità e di quasi 37mila euro a titolo di compenso complessivo triennale riconducibile alla funzione di revisore contabile.
Il dato di riferimento normativo da cui occorre partire è quello del Codice Civile, che testualmente prevede che la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
La fonte primaria è rappresentata, quindi, dallo statuto, dovendosi fare riferimento alla delibera assembleare solo in caso di mancata previsione statutaria. Ove poi il compenso del sindaco non sia stabilito con le modalità indicate dalla norma, occorre fare riferimento a quanto disposto dal Codice Civile in materia di determinazione del compenso e quindi alla determinazione giudiziale del compenso secondo i criteri normativi ivi fissati.

Tornando alla vicenda in esame, il giudice d’Appello ha ritenuto che il compenso dei sindaci, ove non sia stato stabilito come nella specie secondo le modalità indicate per il calcolo della retribuzione annuale dei sindaci, potesse essere liberamente determinato dalle parti in via negoziale.
Tale ragionamento non è condivisibile, secondo i magistrati di Cassazione, i quali ribadiscono il principio secondo cui, con riferimento alla determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilita nello statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, attese: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall’essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall’assemblea; la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi; la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio; il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società.
Nemmeno per il sindaco, dunque, l’approvazione del bilancio integra la condizione, richiesta dalla legge, della specifica delibera adottata dall’unico organo capace di esprimere la volontà assembleare.
Ciò posto, tornando alla vicenda in esame, è pacifico che lo statuto non contenesse alcuna previsione sul compenso del sindaco e che l’assemblea non avesse provveduto al riguardo: l’unico dato acquisito è rappresentato dall’appostazione in bilancio, ma tale elemento è privo di rilievo. Pertanto, le fonti regolatrici del diritto al compenso vanno individuate nello statuto sociale e nell’apposita delibera dell’assemblea dei soci, dovendosi far ricorso, in difetto, alla determinazione giudiziale.

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