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Istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale: non indispensabile il deposito di bilanci e scritture contabili

Necessario però che gli elementi acquisiti consentano di riscontrare comunque la legittimazione dell’imprenditore in difficoltà e il suo stato di insolvenza

Istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale: non indispensabile il deposito di bilanci e scritture contabili

Per la valutazione della legittimità della richiesta presentata dall’imprenditore e mirata all’apertura della liquidazione giudiziale non è necessario il deposito della documentazione indicata dal Codice della crisi d’impresa dell’insolvenza. I giudici fanno un distinguo importante. Per l’accesso al concordato preventivo e al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione è imprescindibile la documentazione prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Invece, per l’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale eventuali carenze documentali non sono ostative all’accoglimento della richiesta dell’imprenditore, a patto, però, che gli elementi acquisiti consentano di riscontrare, tra l’altro, la legittimazione dell’imprenditore in difficoltà e il suo stato di insolvenza e, infine, il superamento delle soglie previste per l’accesso alla procedura concorsuale. Proprio ragionando in questa ottica, i giudici hanno dichiarato, nel caso in esame, aperta la liquidazione giudiziale, ma, allo stesso tempo, hanno, per mera completezza documentale, ordinato al legale rappresentante della società sottoposta a tale procedura di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale. (Sentenza del 12 settembre 2022 del Tribunale di Venezia)

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