ICONOS FINALES-TRAZADOS

Legittimo pressare l’amministratore: impossibile parlare di stalking

Revocato l’ammonimento notificato a un condòmino che, secondo i giudici, aveva tenuto solo un comportamento eccessivamente petulane

Legittimo pressare l’amministratore: impossibile parlare di stalking

Impensabile catalogare come stalker il condòmino che pressa l’amministratore dello stabile. Privo di senso, quindi, l’ammonimento fattogli pervenire dalla Questura. A originare il caso preso in esame dai giudici è stata l’azione compiuta dall’amministratore di uno stabile. Egli, ritenendo che i comportamenti posti in essere nei suoi confronti da un condòmino integrassero il reato di stalking, aveva chiesto e ottenuto dalla Questura l’ammonimento del condòmino molesto. Nello specifico, i comportamenti ritenuti illeciti erano consistiti nella produzione di una copiosa corrispondenza (email, PEC e raccomandate) avente ad oggetto l’utilizzo strumentale di diritti e facoltà connessi con la qualità di condòmino, nella effettuazione di continui interventi durante le assemblee di condominio e forieri di defatiganti discussioni, e, infine, nella esternazione di plurime manifestazioni di sfiducia nei confronti dell’operato dell’amministratore. Per i giudici, però, è illogico parlare di stalking. Ciò perché il comportamento del condòmino, pur se petulante, è rimasto nell’ambito dei rapporti condominiali – in particolare tra amministratore e condòmino dissenziente –, non risultando, invece, specifiche condotte volte a determinare nell’amministratore un grave stato di ansia o di paura, o il fondato timore per la propria o l’altrui incolumità, o una modifica delle proprie abitudini di vita. Peraltro, l’oggetto della copiosa corrispondenza inviata all’amministratore ha sempre riguardato questioni condominiali, in specie riferite al riparto delle spese, osservano i giudici, così come gli interventi posti in essere durante le assemblee condominiali. Quanto, infine, alle iniziative giudiziarie ed extragiudiziarie poste in essere dal condòmino nei confronti degli altri condòmini o dell’amministratore dello stabile, esse sono risultate lecite in quanto rientranti nell’ambito dei diritti e delle facoltà del condòmino dissenziente. (Sentenza 1684 del 30 gennaio 2023 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio)

news più recenti

Mostra di più...

Iscriviti alla nostra newsletter

Scorri per attivare il pulsante