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Vie di accesso e di uscita non direttamente sorvegliabili: legittima la sospensione del locale

Può risultare decisiva la frapposizione di strutture o aree private appartenenti ad altri esercizi che impediscano la visibilità dell’accesso o dell’uscita del locale

Vie di accesso e di uscita non direttamente sorvegliabili: legittima la sospensione del locale

Legittima la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande qualora le vie di accesso e di uscita al locale non risultino integralmente visibili e direttamente sorvegliabili, come richiesto dallo specifico regolamento stabilito con decreto numero 564 del 17 dicembre 1992 del Ministero dell’Interno, per finalità di pubblica sicurezza. Ciò soprattutto quando la frapposizione di strutture o aree private appartenenti ad altri esercizi che impediscano la visibilità dell’accesso o dell’uscita comporta la mancanza del requisito della sorvegliabilità.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 1405 del 20 febbraio 2026 del Consiglio di Stato) alla luce del contenzioso sorto in quel di Bardonecchia, un piccolo paese in provincia di Torino.
Chiari e decisivi i dettagli del luogo: l’ingresso del locale non avviene direttamente dalla strada o da una pubblica via, ma richiede l’attraversamento di una serie di aree private, cioè prima una grata di aerazione e un ciottolato appartenenti a un condominio, poi il ‘dehors’ di un ristorante, infine occorre scendere una rampa di scale che conduce al locale, situato interamente al piano interrato sotto il medesimo ristorante, e, inoltre, nei momenti di contestuale apertura del ristorante (con relativa fruizione del ‘dehors’ da parte dei clienti) e del locale, la visibilità dell’ingresso del locale risulta del tutto preclusa.
In sostanza, anche dalla segnalazione della Polizia di Stato, che costituisce il presupposto dell’azione adottata nei confronti del locale, risulta inequivocabilmente che il sentiero privato in questione non è qualificabile in termini di luogo pubblico, osservano i giudici, e, tanto meno, di area aperta al pubblico transito, trattandosi di area privata fruibile uti singuli da parte dei membri di un condominio e degli avventori dei locali, atteso che, per accedere sia al ristorante che al locale sotto accusa occorre transitare esclusivamente su un’area privata e precisamente sopra una grata di aerazione dei garage posti al piano interrato, che si alterna con un ciottolato sconnesso, di proprietà del condominio, che precede la sede dell’esercizio.
Come risulta dalla segnalazione della Polizia di Stato, assunta a presupposto dell’ordinanza comunale di chiusura, l’attività del locale si sviluppa interamente al piano interrato e precisamente, sotto il ristorante, pertanto sussiste l’identica situazione del locale sovrastante per quanto attiene l’ingresso, con l’aggiunta che, oltre a transitare sulle stesse grate e ciottolato del condominio, occorre salire ed attraversare il ‘dehors’ in legno del ristorante e poi scendere una breve rampa di scale per fare ingresso nel locale. Anche in questo caso si rileva, precisano i giudici, la totale assenza dei requisiti di sorvegliabilità.
Invero, il ‘dehors’, che appartiene al ristorante e, quale area privata, è riservato ai suoi commensali, si frappone tra la fine del sentiero e l’ingresso del locale posto al piano interrato, così come descritto nella segnalazione della Polizia di Stato, elidendo l’accesso diretto al locale interrato dal sentiero privato e rendendo, altresì, non integralmente visibile l’ingresso dell’esercizio pubblico, come ancora si evince dai rilievi fotografici. Infatti, nei momenti di contestuale apertura del ristorante e del locale e, quindi, di fruizione del ‘dehors’ da parte dei clienti del ristorante, la visibilità dell’ingresso del locale risulta del tutto preclusa, così pregiudicando il requisito di sorvegliabilità, che deve, invece, sempre permanere, a maggior ragione negli orari di apertura del locale, precisano i giudici.
La condivisione del ‘dehors’ rende, dunque, impossibile la sussistenza del requisito della sorvegliabilità. Ed invero, il pubblico esercizio che intenda svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non deve avere ingressi o aree comuni ad altri esercizi commerciali.
Risulta, dunque, accertata la mancata conformità al disposto del decreto ministeriale del locale interrato, in considerazione della frapposizione del ‘dehors’ del sovrastante ristorante che ne impedisce la visibilità e non garantisce né la sua sorvegliabilità né l’accesso diretto dal sentiero privato, come si evince chiaramente dalla documentazione documentale e fotografica. Non sussiste, dunque, la necessaria integrale visibilità di tutti gli accessi al locale dalla strada, piazza o altro luogo pubblico, che deve, invece, essere garantita per finalità di pubblica sicurezza.
Corretto, quindi, l’operato del Comune di Bardonecchia, che, partito dalla dimostrazione della mancata integrale visibilità del locale dal sentiero privato di accesso, ha disposto la sospensione per novanta giorni dell’attività del locale.

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