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Ammissione al concordato minore: necessario il decreto di chiusura della procedura

Necessario certificare la definizione del procedimento pendente in fase esecutiva, sia per rimuovere, nell’interesse del debitore, gli effetti della pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa, che per assicurare, al contempo, la conoscibilità dell’effetto esdebitatorio conseguente all’esecuzione

Ammissione al concordato minore: necessario il decreto di chiusura della procedura

Procedimento per l’ammissione al concordato minore: necessario, pur in assenza di specifica previsione, il decreto di chiusura della procedura per avvenuta esecuzione del piano omologato. Ciò sia per certificare la definizione del procedimento pendente in fase esecutiva, sia per rimuovere, nell’interesse del debitore, gli effetti della pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa, sia per assicurare, al contempo, la conoscibilità dell’effetto esdebitatorio conseguente all’esecuzione.
Questo il principio applicato dal giudice (decreto del 21 aprile 2026 del Tribunale di Rimini) alla luce di un procedimento – omologato nel marzo del 2025 – per l’ammissione al concordato minore.
Viene poi osservato che l’esigenza di rimuovere, nell’interesse del debitore, gli effetti della pubblicità del decreto di apertura e della sentenza di omologa può essere assicurata disponendo che il gestore provveda alla cancellazione di ogni forma di pubblicità del decreto di apertura della procedura e della sentenza di omologa, a suo tempo disposta, e viene anche precisato che, al fine di assicurare la conoscenza dell’effetto esdebitatorio, deve essere disposta la comunicazione del decreto di chiusura alla ‘Centrale Rischi della Banca d’Italia’ e ai sistemi di informazioni creditizie privati ai quali il sovraindebitato sia stato segnalato come cattivo pagatore.
Pertanto, nonostante l’assenza di una specifica previsione, a chiusura del contenzioso, va dichiarata la chiusura della procedura per avvenuta esecuzione del concordato omologato.
Tocca quindi al gestore della crisi provvedere, da un lato, alle incombenze relative alla cancellazione di ogni forma di pubblicità del decreto di apertura della procedura e della sentenza di omologa e, dall’altro, a provvedere alla comunicazione del decreto alla Centrale Rischi della Banca d’Italia e ai sistemi di informazioni creditizie privati ai quali il sovraindebitato sia stato segnalato come cattivo pagatore.

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