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Condizioni di lavoro: colpevole il datore che ha consentito il mantenersi di un ambiente stressogeno

Una situazione di stress può rappresentare fonte di risarcimento del danno subito dal lavoratore, ove emerga la colpa del datore di lavoro nella contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia, come tale causativo di pregiudizio per la salute

Condizioni di lavoro: colpevole il datore che ha consentito il mantenersi di un ambiente stressogeno

Se non è configurabile una condotta di mobbing, per l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli nei confronti del lavoratore, può pur sempre essere ravvisabile la violazione di quanto previsto dal Codice Civile in materia di tutela delle condizioni di lavoro, laddove si appuri che il datore di lavoro ha consentito, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute del lavoratore ovvero ha posto in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi del lavoratore.
Questo il principio applicato dai magistrati (ordinanza numero 31367 dell’1 dicembre 2025 della Cassazione) per valutare il contenzioso sorto a seguito del mobbing denunciato da un lavoratore, dipendente di due società.
In Appello, però, i giudici hanno respinto la tesi proposta dal lavoratore e gli hanno negato, ovviamente, anche un pur minimo ristoro economico. Ciò perché i giudici hanno ritenuto di escludere la configurazione di un comportamento di prevaricazione, intimidatorio e vessatorio tenuto in maniera continua e teso ad emarginare e isolare il dipendente, in quanto è emersa una condotta spesso contraria alle elementari regole di buona educazione ma pur sempre preordinata al soddisfacimento di necessità ed esigenze di servizio e oggettivamente giustificata da disservizi attribuiti al dipendente. D’altra parte, lo stesso dipendente ha delineato la figura del datore di lavoro come notoriamente autoritario ed irrispettoso, in termini generali, delle regole fissate a tutela dei lavoratori, e tale caratteristica rivela in sé, secondo i giudici d’Appello, connotati antitetici rispetto alla figura del mobber, che sceglie la propria vittima tra i vari dipendenti.
Peraltro, sempre secondo i giudici d’Appello, le patologie psicosomatiche lamentate dal lavoratore non appaiono causalmente collegate a precise condotte datoriali di oggettiva valenza mobbizzante.
Queste valutazioni vengono ‘censurate’ dai magistrati di Cassazione. In sostanza, in Appello, si è ricondotto il comportamento tenuto dal datore di lavoro, autoritario ed irrispettoso delle regole fissate a tutela dei lavoratori, alla conflittualità generale che contraddistingue quell’ambiente di lavoro e al soddisfacimento di esigenze di servizio.
Ma, invece, precisano i giudici di terzo grado, una situazione di costrittività ambientale è configurabile anche a prescindere dalla concreta individuazione di un mobbing e da una eventuale particolare sensibilità ovvero suscettibilità del dipendente.
Così, anche se non è configurabile una condotta di mobbing, per l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli ai danni del lavoratore, può pur sempre essere posto sotto accusa il datore di lavoro se consente, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero pone in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress. Invero, anche la dimensione organizzativa assume rilevanza quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori, atteso che la norma impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato. Ne consegue che, ove il datore di lavoro indebitamente tolleri l’esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, per configurare la responsabilità datoriale è sufficiente che l’inadempimento, imputabile anche solo per colpa, si ponga in nesso causale con un danno alla salute.
Peraltro, lo straining, che può configurarsi anche tramite un atto isolato, rappresenta una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni ma sempre riconducibile alla mancata tutela delle condizioni di lavoro, sicché garantisce il risarcimento del danno al lavoratore leso anche in assenza dei tratti caratterizzanti il mobbing.
Per maggiore chiarezza, poi, i magistrati di Cassazione ribadiscono che una situazione di stress può rappresentare fonte di risarcimento del danno subito dal lavoratore, ove emerga la colpa del datore di lavoro nella contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia, come tale causativo di pregiudizio per la salute. Ciò che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito, rispetto alla tutela delle condizioni di lavoro, da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica.
Di conseguenza, la reiterazione, l’intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale, come quelli in esame, può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza.

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