Crediti immobiliari: la banca non è tenuta a spiegare l’indice di riferimento utilizzato per calcolare il tasso di interesse variabile
Il requisito di trasparenza, precisano i giudici europei, non obbliga la banca a fornire al consumatore informazioni specifiche sulla metodologia di un indice di riferimento come il ‘WIBOR’
Crediti immobiliari: l’obbligo di informazione che incombe sulla banca non le impone di comunicare al consumatore i dettagli della metodologia di un indice di riferimento regolamentato che serve a calcolare un tasso di interesse variabile.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza del 12 febbraio 2026 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere posizione su un contenzioso relativo ad un mutuo.
Utile riferire le tappe principali della vicenda. Nel 2019 un consumatore polacco ha stipulato con una banca un contratto di credito immobiliare della durata di venti anni, mutuando l’equivalente di circa 100mila euro. Al mutuo si applicava un tasso d’interesse variabile, calcolato sulla base dell’indice di riferimento ‘WIBOR 6M’, maggiorato di un margine fisso della banca.
Alla data di conclusione del contratto, quasi tutti i mutui ipotecari in Polonia venivano concessi a tasso variabile e indicizzati al ‘WIBOR’, che rientra in un quadro normativo dell’Unione Europea, destinato ad assicurare l’accuratezza e l’affidabilità degli indici di riferimento, garantendo così un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori. Inoltre, la Commissione Europea l’ha classificato tra gli indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari, soggetti a requisiti rafforzati per garantirne l’integrità e la solidità.
Il consumatore sostiene però, dinanzi ad un giudice polacco, che la clausola contrattuale relativa al tasso di interesse è abusiva e, pertanto, non lo vincola. Egli contesta alla banca di non avergli spiegato in modo attendibile, completo e comprensibile come viene calcolato il ‘WIBOR 6M’, quali fattori influenzano il suo valore e quale ruolo svolgono le banche stesse nella fissazione di tale indice.
A suo avviso, in mancanza di tali informazioni, egli non era in grado di valutare le conseguenze finanziarie del contratto, mentre l’intero rischio connesso alla variazione del tasso di interesse è stato posto a suo carico.
Il giudice polacco ha passato la questione ai giudici europei, chiedendo, da un lato, se la direttiva sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori si applichi alla clausola contestata dal consumatore e, in caso affermativo, se essa rispetti i requisiti previsti da tale direttiva, e, dall’altro, se, in mancanza di informazioni sulle caratteristiche specifiche del ‘WIBOR’, la clausola in esame debba essere considerata abusiva.
In premessa, i giudici europei constatano che la direttiva sulle clausole abusive si applica al caso polacco. A ciò non ostano né il fatto che la legge nazionale fissi le norme per la determinazione del tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento né il fatto che il ‘WIBOR’ sia in parte disciplinato dal diritto dell’Unione Europea. Infatti, qualora le disposizioni nazionali si limitino a stabilire un quadro generale per la fissazione di un tale tasso di interesse, lasciando nel contempo al professionista la possibilità di determinare l’indice di riferimento contrattuale o il margine fisso che si aggiunge, la clausola contrattuale che fissa il tasso di interesse variabile fondato su un indice di riferimento, quale il ‘WIBOR’, può essere esaminata alla luce della direttiva.
Il requisito di trasparenza previsto dalla direttiva non obbliga la banca a fornire al consumatore informazioni specifiche sulla metodologia di un indice di riferimento come il ‘WIBOR’.
In materia di crediti immobiliari residenziali, il dovere di informazione della banca è disciplinato a più livelli dal diritto dell’Unione Europea. Tuttavia, esso differisce dagli obblighi imposti all’amministratore dell’indice di riferimento. Spetta, difatti, proprio all’amministratore dell’indice di riferimento pubblicare o mettere a disposizione i principali elementi della metodologia di ciascun indice che fornisce e ai quali la banca può rinviare il consumatore. Le eventuali informazioni supplementari fornite dalla banca non devono dare un’immagine distorta di tale indice.
Per quanto riguarda il carattere potenzialmente abusivo della clausola contestata dal consumatore polacco, i giudici ricordano che il ‘WIBOR’ è oggetto di una disciplina giuridica esaustiva a livello dell’Unione Europea, il cui rispetto è garantito dalle autorità nazionali competenti. Pertanto, poiché l’indice di riferimento, quale il ‘WIBOR’, può essere considerato conforme a tale quadro giuridico, la clausola che lo include non crea, in linea di principio e di per sé, un significativo squilibrio tra le parti, a danno del consumatore.