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Genitori separati e gestione del figlio: possibile non concordare scelte da cui derivino spese straordinarie

Necessario però che si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, come, ad esempio, le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie

Genitori separati e gestione del figlio: possibile non concordare scelte da cui derivino spese straordinarie

Il genitore con cui vive il figlio non è tenuto a concordare preventivamente con l’altro genitore tutte le scelte dalle quali derivino spese straordinarie. A patto, però, che si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come, ad esempio, le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie).
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 23946 del 23 luglio 2026 della Cassazione), i quali, respingendo le obiezioni sollevate da un uomo a fronte del decreto ingiuntivo con cui gli è stato intimato dall’ex moglie il pagamento di oltre 6mila euro (a titolo di rimborso del 50 per cento delle spese straordinarie sostenute per quattro anni dalla donna per spese mediche vertenti le cure odontoiatriche per un figlio, nonché per rette scolastiche, per quattro anni, presso un istituto privato per l’altro figlio), precisano che il preventivo accordo tra i due genitori riguarda solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita della prole, fermo restando che, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.
Tornando alla specifica vicenda, le spese relative alle cure odontoiatriche e le spese scolastiche debbono essere ritenute rispondenti all’interesse del figlio, valutata ed accertata l’utilità delle spese medesime.
Ciò detto, ragionando sulle spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello dell’altro coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l’irripetibilità delle spese effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia, precisano i magistrati di Cassazione.
Entrando nei dettagli, poi, viene osservato che le terapie praticate ad un figlio rientravano nell’ambito di un intervento terapeutico certamente necessario per risolverne i problemi odontoiatrici, mentre la frequenza di un istituto scolastico privato appariva funzionale al conseguimento di un titolo di studio che avrebbe potuto giovare all’altro figlio per il suo inserimento nel mondo del lavoro. Di conseguenza, è accertata la rispondenza delle spese sostenute dalla donna all’Interesse dei due figli, così come ne è appurata l’utilità, da un lato, e la sostenibilità economica, dall’altro.

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