ICONOS FINALES-TRAZADOS

Assunzione di disabili: chiarimenti sul diritto alla cosiddetta riserva

La quota cosiddetta d’obbligo, da calcolare sull’organico complessivo, vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti riservati, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato, e il relativo rispetto è ineludibile

Assunzione di disabili: chiarimenti sul diritto alla cosiddetta riserva

In materia di assunzione dei disabili nel pubblico impiego privatizzato, il diritto alla cosiddetta riserva, quanto al personale della scuola, è esercitabile – in conformità al principio della assoluta preminenza della normativa posta a tutela dell’avviamento al lavoro dei disabili – in modo assoluto e con riferimento a tutte le assunzioni per una stessa classe di concorso effettuate per un medesimo anno scolastico (a prescindere dalla retrodatazione giuridica di cui una di tali assunzioni abbia in concreto beneficiato, in quanto la retrodatazione in questione rileva ai soli fini giuridici e della anzianità).
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 19943 del 15 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito dell’istanza con cui una insegnante ha chiesto di vedere riconosciuto il proprio diritto ad essere assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione quale insegnante di scuola primaria, in quanto utilmente inserita nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Napoli, ‘riservataria’, alla luce delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, perché invalida civile in misura superiore al 45 per cento.
Istanza respinta sia in primo che in secondo grado, ma ritenuta, invece, plausibile dai magistrati di Cassazione, poiché la normativa prevede che I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura: sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
La quota cosiddetta d’obbligo, da calcolare sull’organico complessivo, vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all’assegnazione dei posti riservati, essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato, e il relativo rispetto è ineludibile.
L’obbligo fissato dalla legge non può ritenersi condizionato, anche perché la normativa, lungi dall’attribuire alle amministrazioni un potere discrezionale di contrarre la quota d’obbligo, mediante un contingentamento parallelo dei posti riservati fino al 50 per cento, limita a tale percentuale massima, rispetto alle nuove assunzioni, l’obbligo di rispetto della quota.
Smentita la valutazione pro Ministero dell’Istruzione tracciata dal giudice d’Appello, il quale aveva sostenuto che il limite del 50 per cento dei posti messi a concorso, peraltro da ridurre della metà per le assunzioni da graduatoria permanente, costitutiva un mero limite massimo, discrezionalmente ribassabile da parte dell’amministrazione

news più recenti

Mostra di più...

Iscriviti alla nostra newsletter

Scorri per attivare il pulsante