ICONOS FINALES-TRAZADOS

Nonno deceduto: come valutare la posizione del nipote di neanche dieci mesi

Per decidere sul possibile risarcimento è necessario considerare il valore della relazione nonno-nipote ma è anche necessario fissare i limiti entro cui detta relazione può essere considerata

Nonno deceduto: come valutare la posizione del nipote di neanche dieci mesi

Nonno deceduto per un caso di ‘malasanità’: va valutato con attenzione il possibile risarcimento per il nipotino di neanche dieci mesi. E in questa ottica è doveroso considerare il valore della relazione nonno-nipote ma è anche necessario fissare i limiti entro cui detta relazione può essere considerata, soprattutto tenendo presente che il danno da perdita del rapporto parentale, incidente sulla conservazione dell’equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull’impedita prosecuzione concreta di una relazione personale, va allegato e provato dal soggetto che chiede il ristoro economico, mentre tocca al giudice accertare la sussistenza e l’effettiva consistenza del pregiudizio ipotizzato.
In sostanza, il danno da perdita del rapporto parentale, che spetta iure proprio ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto, è risarcibile solo ove sia provata l’effettività e la consistenza di tale relazione.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 20856 del 19 giugno 2026 della Cassazione) a chiusura del delicato contenzioso relativo all’azione risarcitoria proposta nei confronti del Ministero della Salute dai genitori di un bambino, a fronte del lutto rappresentato dalla morte del nonno, deceduto a seguito di complicanze derivanti da cirrosi epatica contratta in occasione di una trasfusione di sangue infetto effettuata presso un presidio ospedaliero oltre quarant’anni fa.
In generale, nella normalità dei casi, al di là delle relazioni strettamente circoscritte alla famiglia nucleare, in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe in via solo ipotetica consentito. Di conseguenza, la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le utilità che esso offre, ossia reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le utilità che offre e che l’illecito fa perdere definitivamente.
Analizzando la specifica vicenda, l’infante, con riguardo a relazioni che si pongono al di fuori della cosiddetta famiglia nucleare, non ha avuto la possibilità, viene rilevato, di godere di tale utilitas e tale carenza, non può neanche incidere nel futuro. Pertanto, va confermato il principio per cui, costituendo il pregiudizio lamentato un danno futuro soltanto eventuale, come tale non risarcibile, non si può ritenere concreta, in difetto dell’attualità del rapporto, una presunzione di afflittività conseguente alle menomate condizioni fisiche subite dal danneggiato.
Inutili le obiezioni sollevate dai genitori del bambino e centrate sulla rilevanza assoluta, a fini risarcitori, del rapporto affettivo tra nonno e nipote, e caratterizzate dal richiamo ad un principio ineludibile di tutela degli affetti parentali, da non limitarsi ai componenti del ristretto e tipico nucleo familiare, ma estensibile anche ai nipoti, cui l’ordinamento riconosce un ruolo fondamentale nella costituzione delle relazione affettive reciproche, soprattutto con riferimento ai nonni.
Secondo i due genitori, poi, non si tratterebbe – in tesi – di un danno futuro eventuale, come affermato in Appello, perché tra il nonno, deceduto a soli 56 anni, e il nipote si sarebbe sicuramente instaurato un legame affettivo. Sussiste, in tale prospettiva, un danno morale che si identifica con la sopravvenuta impossibilità per il nipote di godere di un rapporto affettivo ed educativo con il nonno che la legge protegge e riconosce in quanto fonte di una più equilibrata formazione della personalità. Non si tratterebbe di un danno futuro eventuale, bensì futuro virtuale, anche in considerazione della età non anziana del nonno e della utilitas che il minore poteva avere da un nonno che alla sua nascita era ancora cinquantenne, della considerazione dei diritti che sono stati riconosciuti ai nonni nei confronti dei nipoti e della tutela di tale rapporto parentale.
Per ribattere a queste considerazioni, però, i magistrati di Cassazione ribadiscono che che il danno da perdita del rapporto parentale, incidente sulla conservazione dell’equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull’impedita prosecuzione concreta di una relazione personale, trova riferimento nella Costituzione, con richiamo alla tutela dei diritti della famiglia.
Tale danno va comunque allegato e provato dai richiedenti il risarcimento e spetta al giudice accertare la sussistenza e l’effettiva consistenza del pregiudizio lamentato.
Pertanto, il danno da perdita del rapporto parentale che spetta iure proprio ai congiunti per la lesione della relazione parentale che li legava al defunto è risarcibile solo ove sia provata l’effettività e la consistenza di tale relazione.
Nella normalità dei casi, al di là delle relazioni strettamente circoscritte alla famiglia nucleare, in tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe in via solo ipotetica consentito. Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le utilità che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le utilità che offre e che l’illecito fa perdere definitivamente.

news più recenti

Mostra di più...

Iscriviti alla nostra newsletter

Scorri per attivare il pulsante